Supporto completo per costituzione, gestione e riorganizzazione societaria, con focus sulla prevenzione dei rischi.
Il diritto societario e il diritto penale societario rivelano due branche dell'ordinamento giuridico strettamente interconnesse, ma distinte per finalità e ambiti di applicazione. Il diritto societario disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle società come soggetti giuridici, mentre il diritto penale societario sanziona penalmente le condotte illecite più gravi poste in essere nell'esercizio dell'attività d'impresa. Il Diritto Societario regola la vita delle società, dalla loro costituzione alla loro estinzione. L'ordinamento italiano prevede diversi tipi societari, ciascuno con un proprio regime normativo. Le fonti disponibili menzionano le società di capitali, come la società per azioni (S.p.A.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società in accomandita per azioni, nonché le società di persone come la società semplice. La scelta di un tipo societario determina il livello di autonomia patrimoniale e il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. La competenza per queste cause è devoluta alle sezioni specializzate in materia di impresa. Il Diritto Penale Societario interviene per sanzionare le violazioni più gravi delle regole di funzionamento dell'impresa, che ledono interessi di rilevanza pubblicistica come la trasparenza dei mercati, la fede pubblica e la tutela dei creditori e dei soci. Tra i reati più significativi figurano: • False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): Punisce gli amministratori che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono fatti materiali non veritieri o omettono informazioni rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, in modo da indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. • Impedito controllo (art. 2625 c.c.): Punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci o degli altri organi sociali. • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): Sanzione per gli amministratori che, in violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni che cagionano un danno ai creditori. • Reati fallimentari: Condotte come la bancarotta fraudolenta (art. 216 L. Fall.) o la bancarotta semplice (art. 217 L. Fall.), rappresentano gravi illeciti gestionali che comportano la responsabilità penale degli amministratori (di diritto e di fatto) e quella amministrativa dell'ente. Un pilastro del sistema è il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha superato il principio tradizionale societas delinquere non potest, introducendo una forma di responsabilità para-penale (definita "amministrativa") a carico delle persone giuridiche. Tale responsabilità sorge quando un reato, tra quelli specificamente previsti dal decreto (c.d. "reati presupposto"), è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali) o di loro sottoposti. È in tale tracciato che la normativa individua criteri di imputazione oggettivi e soggettivi del fatto di reato all’ente, deputati a canali di collegamento tra il fatto e l’autore, e al riconoscimento di una suitas del reato alla societas di riferimento al fine di rivolgere all’organizzazione un giudizio di colpevolezza frutto dell’esigenza di soggettivizzazione del rimprovero penale. Le sanzioni previste sono di natura pecuniaria (calcolate in "quote") e interdittiva.

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